Glossario
Accollo di Mutuo: e’ un contratto con il quale un terzo si assume l’obbligo dell’originario mutuatario di pagare alla banca. Nella vendita di un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo bancario, all’acquirente viene trasferito il mutuo originariamente richiesto e concesso al venditore. Normalmente le banche adottano la formula dell’accollo cumulativo, secondo cui il debitore originario resta comunque obbligato con l’acquirente.
Apertura di credito: Contratto con cui una banca si impegna a tenere a disposizione di un cliente una somma di denaro per un periodo determinato o indeterminato. A meno di diversi accordi tra le parti, il cliente può attingere più volte alla somma, e può effettuare versamenti successivi per reintegrare la propria disponibilità finanziaria (in conto corrente). Può essere allo scoperto o in bianco (con la sola garanzia personale del cliente sotto forma di cambiali in bianco), o garantita (viene costituito un pegno su valori, o c’è un terzo avallante o fideiussore, oppure da ipoteca su immobile).
Assenso alla Cancellazione: dichiarazione della banca che acconsente alla cancellazione di un’ipoteca iscritta a suo favore a garanzia di un debito estinto.
Assicurazione del Credito Fondiario: l’assicurazione del credito fondiario è una garanzia integrativa che consente di erogare finanziamenti fondiari oltre l’80% del valore dell’immobile (infatti un mutuo fondiario non può eccedere questa soglia percentuale) e si attiva per la quota assicurata nel caso in cui il mutuatario non riesca a far fronte al pagamento del finanziamento.
Cancellazione d’Ipoteca: operazione che consente l’eliminazione di un’iscrizione ipotecaria. Viene di norma ordinata con atto notarile solo successivamente alla raccolta dell’assenso alla cancellazione della banca creditrice a favore della quale era l’iscrizione ipotecaria.
Caparra: è la somma versata da chi vuole acquistare una casa come anticipo sul prezzo globale, ma che impegna reciprocamente venditore e acquirente. La “caparra confirmatoria” (prevista dagli articoli 1385 e 1386 del Codice civile), se l’acquisto va a monte perchè il compratore si rifiuta di portarlo a termine, resta al venditore come indennizzo. Se invece è il venditore a cambiare idea, l’acquirente mancato ha il diritto alla restituzione della caparra raddoppiata. La “caparra penitenziale”, una volta che viene incassata (o resa raddoppiata) a seguito di inadempimento, blocca la possibilità di chiedere che il contratto venga eseguito, a differenza della “caparra confirmatoria”.
Capitolato: descrizione precisa e dettagliata dei lavori da eseguire, e del materiale impiegato, che fa parte integrante del contratto d’appalto con il quale viene affidato a un’impresa la costruzione o i lavori di manutenzione o ristrutturazione di un immobile.
Carta di credito: carta magnetizzata tramite la quale può essere utilizzata la linea di credito revolving.
Convenzionato: fornitore di beni o servizi che, sulla base di apposite “convenzioni” con uno o più istituti finanziari, è abilitato a proporre ai propri clienti i prodotti finanziari di quest’ultimi.
Convenzione: accordo stipulato tra un fornitore ed un istituto finanziario, in base al quale il fornitore viene autorizzato a proporre ai propri clienti i prodotti offerti dall’istituto stesso.
Decadenza dal beneficio del termine: a seguito di specifiche inadempienze contrattuali, la Banca notifica al Cliente richiesta di estinzione immediata del suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale.
Erogazione: Versamento della somma oggetto del finanziamento a favore del fornitore (in caso di prestiti finalizzati) o a favore del Cliente (in caso di prestiti personali).
Estinzione anticipata: facoltà, per il Cliente, di estinguere anticipatamente il finanziamento rispetto al termine concordato, dietro pagamento del capitale residuo e di una indennità massima pari all’1% dello stesso.
Euribor a 3 o 6 mesi: tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l’area euro (“Euribor” – Euro Interbank Offered Rate) a 3 o 6 mesi, aumentato dello spread. L’”Euribor” sarà quello rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell’Europa centrale dal Comitato di gestione dell’”Euribor” (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici, il secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente periodo di interessi. Qualora quest’ultima data cada in giorno festivo, l’”Euribor” sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che non si tratti dell’ultimo giorno del mese, nel qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale data).
Evizione: è una garanzia che è opportuno menzionare nel compromesso, prima di versare la caparra confirmatoria: il venditore garantisce che l’immobile è di proprietà esclusiva, libero da vincoli, trascrizioni e iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli. In altre parole, egli garantisce che nessuno potrà rivendicare con successo la proprietà del bene, sottraendolo all’acquirente. In caso contrario il venditore sarà tenuto a restituire il prezzo, gli interessi e le spese e a risarcire il danno.
Fase di istruttoria: l’istruttoria è la fase immediatamente precedente alla concessione del mutuo; l’istituto di credito mette in atto controlli volte ad analizzare la condizione economica di chi ha richiesto il finanziamento al fine di assicurarsi della eligibilità di questi a ottenerlo.
Garanzia: A fronte della concessione di un finanziamento, il Cliente, ove richiesto, può fornire all’istituto finanziario una garanzia tesa ad assicurare l’istituto stesso in ordine agli adempimenti contrattuali. Le garanzie possono essere reali (ossia relative al bene finanziato) o personali (ossia prestate da un terzo fidejussore).
Indennità per estinzione anticipata: spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l’estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all’1% del capitale residuo.
Imposta Ipotecaria: l’acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell’immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute. Per i dettagli sulle imposte sull’acquisto della casa consulta le Guide mutui.
Imposta Sostitutiva: È pari allo 0,25% dell’importo finanziato. Sale al 2% in caso di mutui per acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni diverse dalla prima casa.
ISC (Indicatore Sintetico di Costo): la dicitura ISC, pur corrispondendo nella sostanza al Taeg, viene utilizzata per quei finanziamenti che non rientrano nel comparto del credito al consumo.
Nel calcolo dell’ISC sono ricompresi:
- il rimborso del capitale;
- il pagamento degli interessi
- le spese di istruttoria
- le spese di revisione del finanziamento
- le spese di apertura e chiusura della pratica di credito
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore)
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);
- le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito se stabilite)
- il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l’ottenimento del credito);
- ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento;
Ipoteca: è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca è stata iscritta e di essere soddisfatto con diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla vendita. L’ipoteca si estingue automaticamente dopo venti anni, quindi per mutui di durata superiore va rinnovata.
IRS: I.R.S. è acronimo di Interest Rate Swap. Il tasso di interesse IRS è utilizzato come parametro di riferimento per i mutui (generalmente quelli a tasso fisso). E’ diffuso giornalmente dalla FBE (Federazione Bancaria Europea) ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le Banche operanti nell’Unione Europea realizzano l’Interest Rate Swap. L’aggiornamento del parametro deriva dalla rilevazione del tasso IRS lettera delle ore 11 fonte “Reuters”.
Nel caso di finanziamenti con durata non coincidente con le scadenze dei parametri tasso caricati nelle procedure Banca (esempio: 18 mesi) si applica il parametro IRS di durata immediatamente superiore (esempio: IRS a 2 anni). Per i mutui con durata oltre i 30 anni e fino a 35 anni si applica l’IRS a 30 anni.
Iscrizione Ipotecaria: l’iscrizione è l’atto con il quale l’ipoteca che riguarda il bene dato in garanzia prende vita. Tale atto è trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile.
Istruttoria: È l’insieme delle analisi fatte dalla banca, oltre che sulla documentazione fornita da chi chiede il mutuo, anche sulla sua affidabilità creditizia. I risultati di questa analisi sono fondamentali per la concessione del mutuo. Le spese sostenute dalle banche per l’istruttoria sono in genere a carico del cliente. Nell’istruttoria la banca valuta:
a) le eventuali garanzie aggiuntive necessarie per erogare finanziamenti fino al 100% del valore dell’immobile
o per concedere mutui a persone con affidabilità creditizia non buona;
b) la compatibilità tra capacità di rimborso del cliente e piano di ammortamento (le rate del mutuo
in genere non devono superare il 30-35% dello stipendio del richiedente);
c) la compatibilità tra valore dell’immobile e importo da finanziare con il mutuo (i mutui sono concessi fino a un valore massimo pari al 75%-80% del valore dell’immobile);
d) il valore dell’immobile da acquistare e su cui verrà iscritta l’ipoteca. La valutazione è fatta da un tecnico di fiducia della banca e il costo è a carico di chi chiede il mutuo.
Libor: (London Interest Bank Offered Rate) Parametro d’indicizzazione applicato ai mutui, nello specifico è tasso di interesse che viene utilizzato sul mercato Londinese per i prestiti fra le Banche. Il Libor è comunicato ogni giorno dall’Associazione delle Banche inglesi e ha valore per gli scambi del giorno successivo.
Modulo Esis: Acronimo di European standard information sheet. È un modulo standardizzato e personalizzato dove ci sono le stesse informazioni per tutti gli operatori. È personalizzato, perché si riferisce allo specifico mutuo richiesto (quindi con il tasso, la durata e l’importo prescelto dal cliente) e riporta tutte le informazioni economiche e giuridiche sul prodotto (compreso il piano di ammortamento) e soprattutto l’Isc (indicatore sintetico di costo), calcolato oltre che con gli interessi anche con tutte le spese che gravano sul finanziamento. Le banche si sono impegnate a consegnare questo modulo quando il cliente chiede informazioni sui mutui. Lo prevede il codice di condotta europeo per il credito ipotecario, un accordo volontario tra le parti (associazioni di consumatori e associazioni creditizie) firmato nel 2002 (per l’Italia ha firmato l’Abi, l’Associazione bancaria italiana).
Mutuatario: il mutuatario è il soggetto al quale il mutuo viene intestato tramite il contratto; i mutuatari possono essere più di uno, in caso di mutuo cointestato; in quest’ultimo caso sono entrambi beneficiari della linea di credito e rispondono nella stessa misura in caso di insolvenza.
Mutuo a tasso fisso: dà al consumatore la certezza della misura del tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato. Questo mutuo è indicato per il cliente che voglia conoscere, fin dalla stipula del contratto, gli importi delle singole rate a scadere e l’ammontare complessivo del debito (capitale e interessi) da restituire.
Mutuo a tasso variabile: consente al consumatore di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato. Questo mutuo è indicato per il cliente che preferisca rate di mutuo variabili nel corso della vita del mutuo, in relazione all’andamento dei tassi di interesse di mercato.
Mutuo a tasso misto: consente al consumatore di alternare a tempi prestabiliti contrattualmente gli effetti del tasso fisso e del tasso variabile. Questo mutuo è indicato per il cliente che preferisca non prendere subito una decisione definitiva sul tipo di tasso.
Mutuo a due tipi di tasso: offre al consumatore una soluzione intermedia tra tasso fisso e tasso variabile.
Passo: Il passo di un mutuo è il numero da aggiungere alla durata minima e massima del rimborso per determinare tutte le altre possibili durate del finanziamento. Ad esempio un mutuo con durata da 10 a 30 anni a passo 5 permette al cliente di scegliere tutte le durate che si ottengono sommando 5 a partire dalla durata minima fino alla durata massima compresa: 10, 15, 20, 25, 30 anni. Un mutuo con durata da 10 a 30 anni a passo 1 invece permette di scegliere tutte le durate, in anni, comprese tra 10 e 30 anni (11, 12, 13, 14, etc… ).
Penale per ritardato pagamento: somma, espressa in percentuale sulle mensilità scadute ed impagate, che il Cliente deve corrispondere all’istituto finanziario in caso di suo inadempimento.
Piano di ammortamento: sviluppo del piano di rimborso del finanziamento erogato con l’indicazione della composizione delle singole rate in termini di quota capitale e di quota interessi e con la specifica delle scadenze contrattualmente previste, nonché del debito già saldato e del debito residuo.
PIN (Personal Identification Number): codice di identificazione personale connesso al possesso di una carta di credito. Va digitato in occasione di prelievi di denaro presso gli sportelli automatici delle banche o presso gli esercizi autorizzati. Deve essere tenuto segreto e non deve essere conservato unitamente alla carta.
Preammortamento: Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale: parte della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale finanziato.
Quota interessi: parte della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati.
Rata: pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (trimestrali, semestrali, annuali). Le rate sono composte o da capitale (periodicità annuale), per una quota-parte dell’importo mutuato, o da interessi (periodicità trimestrale o semestrale) dovuti alla banca per il servizio del debito derivante dal finanziamento. L’importo della rata capitale è costante, mentre l’importo della rata di interessi è variabile, in caso di finanziamento a tasso variabile, in relazione all’andamento del parametro di indicizzazione (“Euribor” a 3 o 6 mesi) e alla riduzione progressiva del capitale residuo, in caso di finanziamento a tasso fisso, in relazione alla riduzione progressiva del capitale residuo.
Rata minima: importo minimo che il Cliente è tenuto a rimborsare mensilmente, nell’ambito dell’utilizzo di una linea di credito con carta. Esso è espresso come percentuale dell’importo massimo autorizzato.
Revolving: funzione tipica del prodotto “Linea di credito con carta”, in base alla quale la quota rimborsata in conto capitale va a ricostituire il fido concesso sulla Linea di Credito che risulta,
quindi, riutilizzabile dal Cliente nell’ambito della sua disponibilità.
Rendita catastale: valore attribuito dal Catasto a una determinata unità immobiliare, sulla base della tariffa d’estimo e del numero di vani che la compongono. E’ la base di calcolo per le imposte che gravano sulla casa. La rendita aggiornata del 5% e moltiplicata per 110 diventa la base imponibile sulla quale si pagano le imposte sulla compravendita della “prima casa”, per 120 se seconda casa. Se al fabbricato il Catasto non ha ancora fornito la rendita (ad esempio perché si tratta di una casa nuova) si può ottenere l’assegnazione di una rendita provvisoria, compilando un questionario e presentandolo agli uffici del Catasto stesso.
Rogito: l’atto con cui il notaio trasferisce la proprietà dell’immobile. Può essere redatto sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata, con firma autenticata. La parcella del notaio è saldata sempre dal compratore, che però in genere ha il diritto di scegliere il professionista cui rivolgersi.
Spese incasso rata: Rimborso spese a fronte dell’attività svolta dalla banca per l’incasso delle singole rate del piano di ammortamento.
Spese emissione avviso di scadenza: Onere a carico del cliente a fronte delle spese sostenute dalla banca per la spedizione dell’avviso di pagamento di ogni singola rata in scadenza, se il pagamento delle rate non avviene mediante addebito su c/c.
Sportello automatico: sportello collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette al titolare di una carta di credito, di effettuare operazioni di prelievo di contanti.
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): indice, del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua. A differenza del TAN, comprende anche gli oneri e le spese accessorie quali le spese di istruttoria e di gestione della pratica e tiene conto della periodicità dei pagamenti.
TAN (Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all’importo oggetto del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare la quota di interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore. Nel computo del TAN non rientrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.
Tasso d’ingresso: tasso d’interesse di importo minore (se paragonato al tasso a regime del mutuo) previsto per la fase iniziale di un mutuo a tasso variabile o a tasso misto, in genere per una durata che non supera i 2 anni.
Tasso a regime: tasso reale di un mutuo, seguente il tasso d’ingresso e tenente conto del valore dell’Euribor e dello spread bancario.
Tasso di mora: tasso di interesse dovuto dal mutuatario in caso di ritardato pagamento di quanto spettante alla Banca a qualsiasi titolo e su qualunque somma, per capitale, interessi, spese e accessori, dipendente dal finanziamento. Gli interessi di mora, non soggetti a capitalizzazione periodica, decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto dell’avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà della Banca di invocare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
Tasso nominale: nel presente foglio illustrativo i tassi (massimi) sono indicati nel loro valore nominale annuo, senza considerare che il pagamento degli interessi. avviene in via posticipata infrannuale (trimestrale o semestrale). Pertanto il tasso nominale risulta inferiore a quello effettivo, rapportato su base annua, che tiene invece conto degli effetti del pagamento in due o più rate durante l’anno.
Tasso soglia antiusura: limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. E’ pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
TEGM (tasso effettivo globale medio): media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema.
I tassi sono comprensivi di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse; non sono inoltre comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente
applicata e degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2 della legge n.108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.
